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di Luca Ferrucci*

Il tema dell’autonomia regionale differenziata è entrato nel dibattito politico-istituzionale di questo paese. Ma non è iniziato da oggi. La differenziazione degli ordinamenti giuridici regionali si ha a partire dalla nostra Costituzione, laddove, dalle sue origini, si prevede l’istituzione di Regioni e Province a statuto speciale. Ma, con le modifiche apprestate nel 2001 (con il Governo Berlusconi), si introduce la possibilità di conferire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme di autonomia, tra le quali, come previsto nell’art. 117 Costituzione, le seguenti tematiche:
• tutela e sicurezza del lavoro;
• istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale;
• ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
• tutela della salute;
• governo del territorio; porti e aeroporti civili;
• grandi reti di trasporto e di navigazione;
• produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
• previdenza complementare e integrativa;
• coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
• valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali

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