di Fausto Cardella
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Ammetto che, quando ho letto i titoli dei giornali, di alcuni giornali in particolare, “violenta una 13enne, scarcerato dopo 2 giorni”, col consueto seguito di invocazione di “castrazione chimica” e l’immancabile “invio di ispettori” da parte del ministro della giustizia, ammetto che sono rimasto, a dir poco, sorpereso della decisione. Mi riferisco, ovviamente, alla decisione del giudice per le Indagini prelinari del tribunale di Torino che, dopo aver convalidato il fermo di una persona accusata di aver usato violenza sessuale nei confronti di una ragazza non ancora quattordicenne, la rimetteva in libertà, imponendole solo l’obbligo di presentarsi quotidianamente al Commissarato di polizia.
Devo all’avvocato Giandomenico Caiazza -col quale mi trovo spesso in sintonia, ma le cui opinioni ascolto sempre con intersse anche quando non le condivido – che lo ha postato, aver potuto leggere il provvedimento e le ragioni della decisione.
Gli articoli 609 bis e 609 ter del codice penale, che nel 1996 hanno sostituito l’originario reato di “violenza carnale”, puniscono con pena severissima, da 6 a 12 di reclusione, aumentabile fino alla metà, colui che “costringe un’altra persona a compiere o subire atti sessuali”. Sennonché, l’ultimo comma stabilisce che “nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
Il codice penale, il codice fascista Rocco, transitato nella Repubblica, prevedeva tante figure di reato quanti erano i comportamenti sessuali reprensibili, dal più grave, lo stupro, ai meno gravi “toccamenti”, e per ciascun di essi comminava una pena proporzionata, più grave per la violenza carnale consumata, molto meno grave per gli atti d libidine. Con la riforma del ’96, il legislatore democratico, facendosi interprete della accentuata sensibilità sociale, cresciuta con il movimento di liberazione della donna per la piena affermazione dei suoi diritti e del suo ruolo sociale, riscrivendo la norma, ha voluto affermare chiaramente che qualunque forma di violenza sessuale è grave e socialmente intollerabile.
Tuttavia, in ossequio a un elementare principio di equità e di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto, ha demandato al giudice di valutare in concreto la gravità del fatto e della condotta del reo, graduando la sanzione. Tale valutazione, ovviamente, ha un riflesso anche sul tipo di misura cautelare da applicare, nell’attesa che il processo stabilisca la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato.
È quello che ha fatto il Gip di Torino, considerato che il soggetto non aveva compiuto uno stupro ma che, approfittando delle circostanze, mentre si intratteneva in conversazione con la vittima, conosciuta perché abituale frequentatrice dell’esercizio commerciale presso cui l’indagato stesso lavorava, ne aveva approfittato per toccarle il seno; arrestato e portato davanti al giudice, aveva collaborato alle indagini, mostrandosi pentito.
Il giudice è chiamato dal legislatore a valutare questi comportamenti che sono tutti reati, beninteso, ma di differente gravità – questo non si può negare- per graduare la pena più consona, scegliendola in un arco amplissimo, tra i 2 e i 18 anni previsti dal codice. Ciascuno di noi può pensarla diversamente e, chissà, forse anche un altro giudice avrebbe deciso diversamente. La Procura, per esempio, pare abbia impugnato e vedremo cosa deciderà il giudice dell’appello. Tutti possono avere un’opinione diversa da quella del giudice cui per legge spettava decidere, tutti tranne il legislatore, ossia il Governo, colui, cioè, che avrebbe il dovere di non screditare l’istituzione Magistratura e il potere di limitare la valutazione discrezionale del giudice, alzando quel minimo di pena a suo piacimento, inseguendo – come Pilato- gli umori della folla.



