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di Fausto Cardella

Ricordate “il Padrino”, il capolavoro di Francis Ford Coppola con Marlon Brando? Quando Amerigo Bonasera, il proprietario delle pompe funebri, chiede a Don Corleone “giustizia” perché sua figlia è stata picchiata e sfigurata da due giovani, che avevano tentato di abusarne, e pretende che siano perciò uccisi, don Corleone rifiuta, dicendo (cito a memoria): “Tu non vuoi giustizia, questa non è giustizia: tua figlia è stata picchiata e oltraggiata ma è viva”. Poi affida al consigliori (Robert Duvall) il compito di trovare una “squadra” per picchiare ben bene i giovinastri, raccomandandogli però di scegliere i “picciotti” tra quelli che non si fanno scappare la mano.

Bene, in moderni termini giuridici il discorso di don Vito Corleone si traduce con “attualità” dell’aggressione e “proporzionalità” della difesa, il che vuol dire che la difesa è sempre legittima purché l’offesa, il pericolo, siano attuali e la reazione sia proporzionata all’offesa. Questi principi di attualità e proporzionalità, che esistono nelle legislazioni di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d’America, hanno un’origine antica, precisamente nell’Antico Testamento. La cosiddetta “legge del taglione” ossia “occhio per occhio, dente per dente”, evoca un’idea di crudeltà ma, in realtà, null’altro era se non un principio di giustizia riparativa e proporzionale, la sua funzione originaria essendo proprio quella di contenere la reazione privata entro limiti precisi, impedendo così che una ritorsione superasse il danno reale subito. Una misura garantista -diremmo oggi- per evitare che ogni disputa, ogni offesa degenerasse in faide mortali o punizioni eccessive. Ma fu l’editto di Rotari (anno 643), illuminato Re dei Longobardi, che -in questa parte del mondo- segnò il passaggio da una reazione primitiva e incontrollata alle offese a una giurisdizione più evoluta, stabilendo la sostituzione della faida, ovvero della vendetta privata, con il guidrigildo, cioè con un risarcimento in denaro commisurato alla condizione sociale di chi aveva subito il torto. Occorrerà arrivare al Secolo dei Lumi perché dal concetto di giustizia privata, seppur equilibrata, secondo l’insegnamento delle Sacre Scritture e poi dei Longobardi, si pervenga alla giustizia penale amministrata solo dallo Stato, attraverso i suoi giudici, con pena costituita dalla privazione della liberà per un dato tempo, in locali a ciò deputati, chiamati carceri.

Roggero ha ucciso due uomini e tentato di ucciderne un terzo, dopo averli inseguiti in strada e raggiunti mentre scappavano, cioè quando nessun pericolo minacciava più né la sua persona, né quella dei suoi cari, né i suoi averi. Roggero ha seguito tutto l’iter processuale: Corte d’assise di primo grado (8 giudici, di cui sei cittadini comuni), Corte d’assise di appello (8 giudici di cui sei cittadini comuni) e Corte di cassazione (cinque giudici professionisti), oltre ai pubblici ministeri. La pena per un omicidio non può esser inferiore ad anni 21 (art. 575 codice penale); per due omicidi e un tentato omicidio può essere aumentata fino al triplo, con un tetto massimo di anni 30 di reclusione.

I 14 anni di pena complessiva irrogata vogliono dire che all’imputato sono state riconosciute tutte le attenuanti possibili, tra cui quella di aver agito nello stato d’ira provocato dal fatto ingiusto altrui, quello dei rapinatori, con un minimo aumento di pena per il secondo omicidio e terzo tentato. Quindi non è una pena “sproporzionata”, è la pena più bassa che si poteva dare secondo la legge. Si aggiunga che, dopo i 70 anni, non essendo Roggero un violento, pericoloso di natura, presto potrebbe uscire dal carcere.

Secoli di faticosa costruzione di una civiltà giuridica sembrano spazzati via  dai commenti emotivi e, talvolta eversivi, che hanno accompagnato l’epilogo della dolorosa vicenda di Mario Roggero e della sua famiglia, oscurandone gli aspetti umani più drammatici, quelli di un uomo avanti con gli anni, né violento di natura, né “pugnale tra i denti e all’assalto” -per intenderci-, travolto dalla sua reazione ai rapinatori, reazione comprensibile ma inaccettabile sia giuridicamente che umanamente, forse pure per lui, a mente fredda.

Il Padrino aveva ben chiara la differenza tra giustizia e vendetta. E noi?