di Fausto Cardella
Foto @Presidenza del Consiglio dei ministri
Il caso di Youssef Siher, fermato perché indiziato di aver istigato e diretto i gravi disordini del 17 ottobre, a Milano, e la polemica seguita alle parole della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito vergognosa la sua scarcerazione ad opera del Giudice delle indagini preliminari, la quale vanificherebbe il lavoro della Polizia, si prestano ad alcune considerazioni.
Partendo da quest’ultimo aspetto, la difesa del lavoro della Polizia, va chiarito subito che la responsabilità del fermo di polizia giudiziaria è del Pubblico Ministero, sul cui conto vanno messi gli effetti positivi o negativi. Infatti, secondo l’art. 384 del codice di procedura penale (quello di Vassalli), è il Pubblico Ministero che “dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto”; è il Pubblico Ministero che valuta l’operato della polizia e “qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, richiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari” (art. 390 codice procedura penale). Cosa che è puntualmente avvenuta a Milano: il Pubblico Ministero non solo ha giudicato corretto l’operato della Polizia -il che già basta a rendere il fermo legittimo e doveroso- ma è andato oltre, chiedendo per il fermato Siher anche l’applicazione della misura cautelare in carcere; quindi non c’è più nulla da difendere, la Polizia ha agito bene e secondo legge, tanto che il Pubblico Ministero ne ha confermato e valorizzato l’azione.
Ma il Giudice per le indagini preliminari, cui spetta il giudizio sulla originaria sussistenza di validi motivi per procedere al fermo e, poi, per decidere se emettere una misura cautelare nei confronti del fermato, ha ritenuto, diversamente dal Pubblico Ministero, che non ricorressero i presupposti dei gravi indizi e del pericolo di fuga, necessari per procedere al fermo e per emettere la misura cautelare, e ha disposto l’immediata remissione in libertà del Siher. Secondo molti commentatori avrebbe pesato nella decisione del GIP un particolare davvero non secondario: Siher era accusato di aver fomentato, incitato e diretto i violenti disordini, le devastazioni e i saccheggi, avvenuti a Milano il 17 ottobre, attraverso il canale Telegram “Movimento 17 ottobre”; sennonché, quel canale era stato aperto due giorni dopo; quindi, il reato di incitamento, direzione di quei disordini del 17, all’evidenza, Shier non poteva averlo commesso, semplicemente perché il canale ancora non esisteva. Non credo che la Procura di Milano sia incappata in un simile errore, nel quale invece è caduta la Presidente del Consiglio, che per questo ha dovuto correggersi. Può succedere, beninteso, che nella fretta del momento, specialmente lavorando sotto pressione mediatica, possa sfuggire anche un “dettaglio” così visibile o che lo si possa sottovalutare, inserendo così nel processo un baco destinato a farlo naufragare, prima o poi, ma non è questo il caso. È pacifico – anche per la Procura- che Siher abbia aperto il canale social “dopo” le devastazioni del 17 ottobre, ma egli avrebbe avuto piena consapevolezza degli ulteriori intenti violenti dei facinorosi con cui interloquiva tramite il canale “17 ottobre” e avrebbe dato loro un supporto, agevolandone le comunicazioni e facilitandone gli spostamenti e, in definitiva, la stessa azione violenta ed eversiva.
Questa tesi non ha convinto la GIP, che ha scarcerato, argomentando la sua decisione; vedremo se reggerà agli ulteriori controlli giurisdizionali. I reati di terrorismo sono tra i più complessi da accertare perché la “finalità di terrorismo”, che li caratterizza, implica una certa, non facile valutazione delle intenzioni della persona indagata. Per questo esiste il GIP, anche per questo tutte le azioni del PM sono sottoposte a controllo di un giudice. La decisione di quel giudice, come di ogni altro che giudicherà dopo, potrà essere riesaminata e, se del caso, cambiata; è così che il nostro codice si cautela contro la possibilità di errori. Non piace il sistema? Lo si cambi, il Governo e il Parlamento hanno il potere di farlo ma, se non lo fanno, lo rispettino.
Ma la giudice che ha scarcerato Siher -si dirà- risulta tra i firmatari dell’Appello dei Giuristi per Gaza, firmato nel settembre 2025 da 3.135 tra magistrati, professori e avvocati, quindi è una persona orientata in un certo senso. Può darsi che firmare un appello significhi esser orientati in un certo senso, ma resta da capire il senso, perché solidarizzare con le vittime di una guerra non vuol dire approvare o addirittura coprire i delitti che in loro nome vengono commessi. Tanto è vero che anche la pubblico ministero che ha disposto il fermo di Siher risulta aver firmato quello stesso Appello dei Giuristi per Gaza. Prendiamo atto, dunque, che sono infondate le semplicistiche, malevoli conclusioni cui alcuni commentatori sono frettolosamente pervenuti.
Un’ultima considerazione si impone: il “referendum” voleva separare le carriere di PM e giudice -peraltro già separate dalla legge Cartabia- sul rilievo che se giudici e PM fanno parte dello stesso organismo e “vanno a prendere il caffè insieme”, poi per forza che non si smentiscono e noi vogliamo, invece, un giudice che sia veramente autonomo dal PM, che sappia dire no, perché questa è la garanzia del cittadino. Sì, anche del cittadino che incita e inneggia contro le leggi dello Stato e del vivere ordinato, come Shier, che però deve rispondere di quel che ha fatto, non di quel che sembra che abbia fatto.
Questo giudice c’è già, Presidente Meloni, e non ha nulla di cui vergognarsi.



